MINISTERO DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO PALERMO
SEZIONE TECNICA, SICUREZZA E DIFESA PORTUALE
ORDINANZA N° 06 /2007
Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Palermo:
VISTA: la propria ordinanza n. 78/97 in data 1 agosto 1997 con cui si approvava il
“regolamento per la disciplina del servizio Marittimo e degli accosti nel Porto di
Palermo” come modificata dall’ordinanza n. 29/2004 in data 6 aprile 2004;
VISTO: il regolamento del servizio di pilotaggio, approvato con decreto ministeriale in data 1
luglio 1974;
VISTO: IL D.P.R. 435 in data 8 novembre 1991 “Approvazione del regolamento per la
sicurezza della navigazione e della vita umana in mare”;
VISTO: il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n° 196 “Attua zione delle Direttiva 2002/59/CE
relativa all’istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul
traffico navale”;
VISTO: il Decreto Interministeriale 28 gennaio 2004 recante “disposizioni attuative del sistema
di controllo del traffico marittimo denominato Vessel Traffic Services (VTS)”;
VISTE: le direttive V.T.S./001, approvata in data 18 novembre 2005, V.T.S./004, approvata nel
mese di marzo 2006, e V.T.S./005, approvata nel mese di febbraio 2006;
VISTO: il Regolamento del Centro VTS di Palermo reso esecutivo con atto di approvazione del
Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto in data 07.06.2006;
CONSIDERATO: che la Capitaneria di Porto di Palermo è dotata di un sistema di controllo
nazionale denominato V.T.S. e di un sistema di controllo del traffico nella rada e nello
specchio acqueo prospiciente il Porto di Palermo;
ACCERTATO: che nel corso degli ultimi anni il porto di Palermo ha registrato un volume di
traffico sempre crescente di navi di linea e di tipo crocieristico.
ATTESO: che il sistema V.T.S. ha come obiettivo quello di assicurare un controllo efficace delle
aree di interesse, con regole di comportamento che le navi devono tenere durante le
manovre di atterraggio, d’ingresso e di uscita dal porto, in un contesto di uno schema di
separazione del traffico, che individui rotte raccomandate al fine di migliorare gli
standard di sicurezza della navigazione, di ridurre i rischi di inquinamento o altri danni
derivanti da collisione tra navi, di salvaguardare la vita umana in mare in ragione del
tipo di traffico che caratterizza il porto di interesse.
VISTA: la legge n. 1085 del 27.12.1977 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul
Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare” (COLREG 1972);
ACQUISITO: il parere tecnico dell’Istituto Idrografico della Marina trasmesso con foglio
prot n. 17133 in data 14 dicembre 2006;
VISTO: il Decreto Legislativo 259 del 01.08.2003 in materia di cavi e condotte sottomarini;
VISTI: gli Avvisi di Carattere Generale edizione 2006, in particolare A.N. n. 8 (cavi e condotte
sottomarini) e A.N. n. 10 (Raccomandazioni dell’I.M.O. (International Marittime
Organization) relative alla sicurezza della navigazione – schemi di separazione del
traffico;
ACQUISITO: al riguardo, il parere della Corporazione dei Piloti del Porto di Palermo
trasmesso con nota prot. n. 27/06 in data 20 novembre 2006;
VISTE: le considerazioni/valutazioni/osservazioni tecniche da alcuni dei comandanti delle navi
di linea, da crociera ed aliscafi che con frequenze regolari approdano nel porto di
Palermo;
RITENUTO: che per raggiungere gli obiettivi sopraccitati è necessario adottare misure
cautelative consistenti nelle limitazioni alle rotte ed alle velocità delle navi in arrivo ed
in partenza dal porto di Palermo;
CONSIDERATO: che con le apparecchiature del V.T.S. è possibile perseguire il controllo diretto
ed istantaneo del rispetto delle rotte e delle velocità delle navi in arrivo e partenza dal
porto di Palermo;
TENUTO CONTO: che dette limitazioni costituiscono uno strumento utile per ridurre
sensibilmente i rischi dei danni che possano derivare a persone o cose e trovano
giustificazione nei primari interesse generali della sicurezza della navigazione nella
rada del porto di Palermo;
VISTI: gli articoli 17, 30, 62 e 81 del Codice della Navigazione e 59 e 524 del relativo
regolamento d’esecuzione (parte marittima);
O R D I N A
ARTICOLO 1
E’ approvato e reso esecutivo il nuovo “Regolamento di Sicurezza del Porto e della Rada di
Palermo con l’istituzione di uno schema di separazione del traffico e delle zone di ancoraggio”
allegato alla presente ordinanza di cui fa parte integrante.
ARTICOLO 2
Il predetto regolamento entra in vigore a decorrere dal 01 marzo 2007. Gli articoli 3 e 10 del
regolamento allegato all’ordinanza n. 78/97, come modificato dalle ordinanze n. 05/03 e 29/04, sono
abrogati. Tutte le norme in contrasto con le disposizioni di cui all’allegato regolamento sono abrogate
con l’entrata in vigore della presente ordinanza.
(con l’ordinanza n. 16/07 in data 26 febbraio 2007 il regolamento entra in vigore a decorrere da 01 aprile 2007)
ARTICOLO 3
Nelle more dell’aggiornamento delle carte e dei documenti nautici è fatto obbligo alle Agenzie
Marittime Raccomandatarie locali, di notificare la presente ordinanza ai comandanti delle navi prima
che facciano scalo nel porto di Palermo.
ARTICOLO 4
I contravventori della presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca altro e più grave reato,
saranno perseguiti ai sensi degli articoli 1174 e 1231 del Codice della Navigazione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.
Palermo, 22 gennaio 2007
IL COMANDANTE
C.A. (CP) Ferdinando LAVAGGI
MINISTERO DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO PALERMO
REGOLAMENTO DI SICUREZZA DEL PORTO E DELLA RADA DI
PALERMO CON L’ISTITUZIONE DI UNO SCHEMA DI SEPARAZIONE
DEL TRAFFICO E DELLE ZONE D’ANCORAGGIO
(allegato all’Ordinanza n. 06/2007, in data 22 gennaio 2007)
SCHEMA DI SEPARAZIONE DEL TRAFFICO - DISPOSIZIONI PER L’ATTERRAGGIO
- L’ENTRATA E L’USCITA DAL PORTO -
Articolo 1
(Istituzione dello schema di separazione del traffico)
(modificato dall’ordinanza n. 24/07 in data 12 marzo 2007)
E’ istituito nella zona antistante l’imboccatura del porto di Palermo lo schema di separazione del
traffico (Traffic Separation Scheme), convergente nel punto al centro dell’Area di Precauzione,
come più avanti precisamente individuato e posto circa in 38°07.03’N – 013°23.16’E.
Di seguito si indicano le relative definizioni:
· PORTO: specchio acqueo racchiuso dai moli più esterni del porto, dal traverso del fanale
verde in entrata del porto mercantile e dal traverso a sinistra del fanale provv n. 3207 del
porto industriale.
· ZONA DI PRECAUZIONE (Precautionary zone): Area di mare circolare di raggio 1
miglio nautico tangente all’asse del fanale provvisorio posto all’estremità della diga di
protezione del porto industriale, contraddistinto dal nr. 3207 (circa in 38°07.96’N -
013°22.66’E) della pubblicazione I.I. 3134 (Elenco dei Fari e Segnali da Nebbia, parte I –
Istituto Idrografico della Marina, 2006) centrata sul Rilevamento 156.5° dist. 1 miglio
nautico dal predetto fanale.
· SETTORE DI ENTRATA ED USCITA (Recommended direction of traffic flow): Area di
mare estesa fino a 1.5 miglia nautiche a partire dal limite esterno dell’Area di Precauzione,
delimitata dai tratti dei rispettivi rilevamenti 196° e 244° presi dal largo del centro dell’area
di precauzione.
· ZONA DI SEPARAZIONE DEL TRAFFICO (Separation zo ne): Area di mare estesa fino
a 1.5 miglia nautiche a partire dal limite esterno dell’Area di Precauzione di larghezza
costante pari a 0.1 miglia nautiche ed avente mezzeria coincidente il tratto di Rilevamento
220° preso dal largo del centro dell’area di precauzione.
· CORSIA DI TRAFFICO IN ENTRATA (Entering Traffic Lane): Area di mare compresa
nel settore di entrata – uscita, tra il limite occidentale del Settore stesso ed il limite orientale
della Zona di separazione.
· CORSIA DI TRAFFICO IN USCITA (Outgoing Traffic Lane): Area di mare compresa
nel settore di entrata-uscita, tra il limite orientale del Settore stesso ed il limite occidentale
della Zona di separazione.
· PUNTO DI IMBARCO PILOTA: Punto di intersezione tra la mezzeria della zona di
separazione del traffico ed il limite esterno dell’Area di precauzione sito in circa 38°07.80’N
– 013°23.98’E.
Dette zone sono indicativamente rappresentate nell’allegato stralcio di carta nautica, n. 256 (INT
3392) Litorale di Palermo, che è parte integrante del presente Regolamento.
Articolo 2
(Disposizioni sull’arrivo/partenza delle navi al/dal porto)
Tutte le navi in arrivo ed in partenza a/da Palermo, in navigazione nel bacino portuale, nello schema
di separazione del traffico e nella rada, verranno plottate a me zzo radar del sistema V.T.S. (Vessel
Traffic Service) e, pertanto, hanno l’obbligo di tenere contatti radio con il Centro VTS della
Capitaneria di Porto di Palermo.
I comandanti delle navi in atterraggio, un’ora prima del previsto ingresso nel cono di entrata,
devono comunicare la loro posizione ed il previsto ETA di ingresso nel cono di entrata alla sala
operativa del VTS Palermo a mezzo VHF - CH 16/11 nonché prestare ascolto su detti canali.
Per le navi in avvicinamento il punto cospicuo più appariscente è costituito dall’Hotel San Paolo
Palace, a est dell’ingresso del porto, riconoscibile come un palazzo di colore rosa con un ascensore
panoramico esterno visibile sulla facciata e distinguibile di giorno e di notte.
L’effettiva partenza deve essere comunicata un’ora prima.
Articolo 3
(Obblighi connessi all’uso dello schema di separazione del traffico - Norme di carattere
generale per tutte le navi in entrata ed in uscita dal porto)
Tutte le navi passeggeri, navi da carico superiori a 300 t.s.l., pescherecci di lunghezza pari o
superiori a 24 metri f.t. e le navi da diporto di lunghezza pari o superiore a 45 metri f.t., comprese le
navi con merci pericolose a bordo di qualsiasi tonnellaggio, con la sola esclusione delle navi
cisterna dirette ai campi boe Eni ed Esso, in atterraggio nel porto, qualunque sia la rotta
d’avvicinamento, devono immettersi obbligatoriamente nel “settore d’entrata” assumendo rotta
vera consigliata 205°, osservando le prescrizioni della Regola 10 delle Norme per prevenire gli
abbordi in mare, ove è consentita una velocità non superiore a 15 nodi nonché mantenere una
distanza non inferiore a 0.8 mg, ed anche maggiore a discrezione dei Comandanti delle navi con
particolari condizioni metereologiche avverse, da altra eventuale unità di prora in fase di
atterraggio, ed entrare “nell’area di precauzione”, ove è consentita una velocità non superiore a 10
nodi.
Nella “zona di precauzione”, le unità di cui trattasi devono manovrare con la massima
prudenza ed assumere, una “velocità di sicurezza”, come definita nella Regola 6 della Colreg ’72,
non superiore a 10 nodi e possono, manovrando sempre in sicurezza, accostare gradualmente
assumendo rotte idonee e funzionali all’ingresso e all’uscita dal porto mercantile o industriale.
Inoltre, le unità sopraindicate, all’ingresso del bacino portuale, individuato dal traverso del
fanale verde in entrata a sinistra devono procedere con la massima prudenza ed assumere una
“velocità di manovra” non superiore a 6 nodi. I comandanti delle navi in questione possono,
valutate le condizioni metereologiche o in ogni altra situazione in cui se ne ravvisino le necessita,
assumere una velocità maggiore, comunque non superiore a 10 nodi, nel tratto compreso fra il
fanale verde in entrata e il fanale rosso in entrata.
Analoghe limitazioni di velocità valgono per le navi di cui sopra in uscita dal porto all’interno
dell’area di precauzione, superata la quale è consentito, in uscita, assumere una velocità non
superiore a 20 nodi e rotta vera consigliata 053°, fino al limite esterno dello schema di separazione
del traffico e quella di crociera oltre detto limite.
All’interno delle “corsie di traffico” le navi devono tenersi discostate dalla zona di
separazione del traffico, procedere mantenendo rotte dirette ed evitare per quanto possibile,
cambiamenti improvvisi delle stesse.
Nel bacino portuale, nell’area di precauzione e nello schema di separazione del traffico, le
navi, sia in entrata sia in uscita, devono mantenere le opportune distanze di sicurezza fra loro ed
evitare incroci di rotte.
Gli elementi cinematici, temporali, meteorologici e di manovra d’attraversamento dello
schema di separazione del traffico nel senso trasversale, dovranno essere registrati dalla nave che la
effettua sui libri di bordo e comunicati, a cura del pilota, alla sala operativa del Centro VTS di
Palermo all’inizio ed al termine della suddetta manovra.
Sono esclusi dalle limitazioni di velocità gli aliscafi (come definiti dal DPR 435/91), gli stessi
devono comunque transitare all’interno delle corsie di traffico di entrata e di uscita. Anche nell’area
di precauzione possono mantenere la velocità di crociera fino a 100 metri dal fanale verde in arrivo
e da 100 metri dal fanale verde in partenza. Oltre tale limite devono rispettare le limitazioni previste
per le altre navi. I predetti aliscafi, esclusivamente in presenza di condizioni meteomarine avverse
che possano rendere difficoltosa la navigazione nell’ambito dello schema di separazione stabilito,
potranno essere autorizzati in deroga a navigare fuori schema previa richiesta di autorizzazione al
centro VTS della Capitaneria di Porto di Palermo, che valuterà sentita la locale Corporazione dei
Piloti del porto.
Eventuali deroghe potranno accordarsi anche ad unità navali, passeggeri e da carico, di cui al
presente articolo, tenendo conto, in particolare, se svolgono servizi a carattere locale o
turistico/ricreativo. Quest’ultime dovranno presentare motivata comunicazione alla Sezione Tecnica
per l’ottenimento del relativo nulla osta che potrà avere durata semestrale o annuale.
E’ fatto obbligo alle navi che transitano nello schema di separazione del traffico d’effettuare
l’ascolto radio a mezzo VHF CH 16/11.
Articolo 4
(Divieti)
Nel “porto”, così come definito nel precedente articolo 1, sono vietati:
· L’affondamento di corpi morti e la posa di gavitelli e boe senza la preventiva
autorizzazione del Comandante del Porto;
· Ogni attività che non sia direttamente connessa con il traffico marittimo, come gare
veliche, pesca da imbarcazioni, bagni di mare, etc.
Nel tratto di mare compreso nello “schema di separazione del traffico”, ivi compresa “l’area
di precauzione” e nel “porto”, è vietato l’ancoraggio, la sosta, la pesca ed ogni altra attività
subacquea e di superficie che interferisca con la navigazio ne.
E’ vietato a tutte le navi e galleggianti di qualsiasi tipo, attraversare le zone di mare comprese
nello “schema di separazione del traffico” nella direzione est/ovest e viceversa; sono consentite
deroghe a detto principio alle navi che ne facciano motivata richiesta ed autorizzate dal VTS
Palermo, sentita la locale Corporazione dei Piloti del Porto.
Le navi da carico inferiori a 300 tsl, le unità da pesca inferiori a 24 metri e da diporto inferiore
a 45 metri ecc, in navigazione, possono transitare nella “zona di precauzione”, usando la massima
prudenza, rispettando le precedenze e le regole vigenti in materia di sicurezza e prevenzione degli
abbordi in mare (Colreg 72), con divieto, quindi, d’accesso alle corsie di traffico, riservate
esclusivamente al naviglio individuato nel comma 1 dell’art. 2 del presente regolamento.
USO DELLA RADA E ZONE D’ANCORAGGIO
Articolo 5
(Istituzione delle zone d’ancoraggio in rada)
Nella rada di Palermo sono istituite le zone d’ancoraggio indicativamente rappresentate
nell’allegato stralcio di carta nautica, che è parte integrante del presente Regolamento, individuate
dalle seguenti coordinate geografiche riferite al sistema WGS 1984:
· punto 1 (per navi < di 100 mt) con raggio di mt 250:
38°06.76’N – 013°24.03’E
· punto 1 R (anche per navi cisterna e merci pericolose di piccolo tonnellaggio) con raggio di
mt 250:
38°06.42’N – 013°28.63’E
· punto 2 (per navi di circa 200 mt) con raggio di 400 mt:
38°06.98’N – 013°24.48’E
· punto 2R (per navi di circa 200 mt) con raggio di 400 mt:
38°06.38’N – 013°28’E
· punto 3 (per navi di circa 300 mt) con raggio di 550 mt:
38°09.36’N – 013°23.42’E
· punto 4 (per navi di circa 300 mt) con raggio di 550 mt:
38°08.62’N – 013°23.30’E
· punto 5 (per navi cisterna che trasportano prodotti petroliferi destinate ai Terminal Esso e
Eni con ormeggio ai rispettivi campi boe) con raggio di 500 mt:
38°07.05’N – 013°26.22’E
· punto 6 (per navi cisterna che trasportano merci pericolose in genere) con raggio di 500 mt:
38°06.98’N – 013°28.64’E
E’, comunque, fatta salva la facoltà del Comandante del Porto di assegnare, di volta in volta, diversi
e ulteriori punti di fonda rispetto a quelli sopra indicati, qualora specifiche esigenze lo rendessero
necessario.
I comandanti delle navi, al termine della manovra d’ancoraggio devono obbligatoriamente
comunicare alla sala operativa del Centro VTS di Palermo l’ora ed il punto di fonda. Analoga
comunicazione, segnatamente all’ora, deve essere effettuata alla partenza.
In presenza di navi all’ancora, il transito nelle zone d’ancoraggio è consentito usando la
massima prudenza, tenendo una distanza di sicurezza e rispettando le precedenze e le regole vigenti
in materia di sicurezza e prevenzione degli abbordi in mare (Colreg 72).
Articolo 6
(Servizi tecnico – nautici ed altri in rada)
Ai mezzi navali destinati ai servizi portuali, ad esclusione dei mezzi dei servizi tecnico –
nautici del porto (pilotaggio, rimorchio, ormeggio, battellaggio) è fatto divieto d’attraversare il
settore d’entrata e d’uscita dello schema di separazione del traffico, quando quest’ultimo è
interessato dal transito di altre navi.
Eventuali deroghe potranno essere autorizzate dall’Autorità Marittima, qualora ricorrano
circostanze di fattibilità.
Palermo, 22 gennaio 2007
IL COMANDANTE
C.A. (CP) Ferdinando LAVAGGI
Allegato:
Stralcio carta nautica n. 256 (INT 3392) Litorale di Palermo
punto